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Statuto Statuto Associazione

TITOLO I - COSTITUZIONE SCOPO DURATA

Articolo 1)
E' costituita un'associazione denominata AMICI DISCOTECA GECH GECH...TYPICAL
L'associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle relative norme regolamentari.
Articolo 2)
L'associazione ha per scopo, escluso ogni fine di lucro, l'esercizio di ogni attività ricreativa in genere e in particolare l'esercizio del ballo, della musica, della ginnastica e dei giochi di società, contribuendo in ogni modo alla socializzazione degli associati.
Articolo 3)
L'associazione ha durata indeterminata ed è apolitica.
Articolo 4)
L'associazione ha sede a Bergamo, in via E.Mozzi s.n.c., nei locali dove nel passato si svolgeva l'attività del Gech Gech.
L'appartenenza all'Associazione comporta per gli associati di ogni categoria, l'elezione del domicilio presso la sede sociale agli effetti di qualsiasi rapporto tra associato ed associazione.

TITOLO II ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 5)
Le entrate dell'associazione sono costituite:
. dalle quote annuali sociali;
. da eventuali contributi, rimborsi ed erogazioni da parte di associati e di terzi;
. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento dell'at
tività associativa.
Articolo 6)
Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili, crediti e debiti di cui l'associazione stessa è proprietaria, titolare e/o obbligata.
Vige il divieto di distribuire in ogni caso ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e in genere proventi delle attività, durante la vita dell'associazione.

TITOLO III SOCI AMMISSIONE CATEGORIE QUOTE SOCIALI

Articolo 7)
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
. associati giornalieri;
. associati feriali;
. associato pomeridiano e serale annuale;
. associato serale annuale.
Sono associati giornalieri coloro che possono usufruire delle strutture e delle attività svolte un giorno la settimana, da lunedì al venerdì.
Sono associati feriali coloro che possono usufruire delle strutture e delle attività svolte tutti i giorni lavorativi della settimana.
Sono associati pomeridiani e serali annuali coloro che possono usufruire delle strutture e delle attività svolte tutti i giorni della settimana, compresi sabato, domenica e festività infrasettimanali, durante l'apertura pomeridiana e serale, per tutta la durata di svolgimento delle attività dell'associazione.
Sono associati serali coloro che possono usufruire delle strutture e delle attività svolte tutti i giorni della settimana, compresi sabato, domenica e festività infrasettimanali, durante l'apertura serale, per tutta la durata di svolgimento delle attività dell'associazione.
Il numero degli associati delle varie categorie può essere limitato dal Consiglio direttivo anche su parere dell'Assemblea.
Articolo 8)
Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio direttivo. Le quote devono essere versate dagli associati al momento dell'accettazione della nomina da parte del Consiglio direttivo e sono intrasmissibili ed irripetibili.
Articolo 9)
L'anno sociale decorre dal 1 ottobre fino al 31 maggio, salvo diversi deliberazioni del Consiglio direttivo.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10)
Gli organi sociali sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo e il Presidente.
Capitolo 1 ASSEMBLEA
Articolo 11)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e tutti i soci, anche assenti e/o dissenzienti, sono obbligati dalle delibere prese dall'Assemblea.
Articolo 12
L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 ottobre di ogni anno e in via straordinaria, quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata di tanti associati che rappresentino almeno 1/5 degli associati.
Articolo 13)
La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, viene effettuata mediante affissione di avviso all'Albo associativo almeno 15 giorni prima della convocazione.
Articolo 14)
Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato può rappresentare, con delega scritta, non più di due associati.
Articolo 15)
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione che nomina un segretario che redige il verbale dell'Assemblea.
Le delibere dell'associazione vengono prese a maggioranza assoluta.
Articolo 16)
L'assemblea delibera su tutto quanto riguarda la vita dell'associazione. In particolare:
. nomina il Presidente;
. approva il rendiconto economico finanziario sia in sede di consuntivo che di preventivo;
. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione delle eventuali attività del patrimonio dell'associazione.
Capitolo II CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17)
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un Presidente e da due membri eletti dall'assemblea degli associati. In caso di decadenza dei membri del Consiglio direttivo l'assemblea dei soci deve riunirsi per provvedere alla nomina dei membri decaduti del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo dura in carico tre anni.

La perdita della qualifica di socio provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica sociale.
Articolo 18)
Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando almeno uno dei membri lo richieda.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando, oltre al Presidente, è presente almeno un membro dello stesso, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 19)
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dallo Statuto all'Assemblea dei soci. Esso può delegare, di volta in volta, parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri.
In particolare il Consiglio direttivo:
. delibera e decide sulle domande di ammissione dei nuovi associati;
. delibera l'ammontare delle quote associative e l'importo degli eventuali rimborsi per gli spettacoli tenuti nella struttura ove ha sede l'associazione;
. provvede al normale andamento dell'associazione e alla gestione del suo patrimonio;
. stipula, risolve e modifica qualsiasi contratto;
. stabilisce le norme per il funzionamento della struttura dove si svolge l'attività sociale;
. compila annualmente il rendiconto economico-finanziario sia in sede di consuntivo che di preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dell'associazione.
Capitolo III IL PRESIDENTE
Articolo 20)
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21)
In caso di scioglimento l'Associazione dovrà devolvere il patrimonio ai fini ricreativi.
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di 2/3 degli associati, aventi diritto.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione dovrà provvedere alla nomina del liquidatore.
Articolo 21)
Per tutto quanto non contemplato e previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.